In questa sezione vengono trattati gli aspetti giuridici legati all’uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida di veicoli. Gli articoli del Codce della Strada inerenti a ciò sono il 186 per la guida in stato d’ebbrezza, e il 187 per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

 

Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’alcol. 

  1. E’ vietato guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

 

  2.  Chiunque guida in stata di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca  piu’  grave  reato,  con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda   da   euro  duecentocinquantotto  a  euro  milletrentadue. All’accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi,  ovvero  da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu’  violazioni  nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e’ commessa dal conducente di un  autobus  o  di  un  veicolo  di  massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna  e’  disposta  la revoca della patente di guida ai sensi del capo  II,  sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della  patente,  si  applicano  le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo,  qualora  non  possa essere guidato da altra persona idonea, puo’  essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino   alla  piu’  vicina  autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al proprietario  o  gestore  di  essa  con  le  normali  garanzie per la custodia.

 

  3.  Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 4, gli organi di Polizia  stradale  di  cui  all’articolo  12, commi l e 2, secondo le direttive  fornite  dal  Ministero  dell’interno,  nel rispetto della riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

 

  4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito  positivo,  in  ogni  caso  d’incidente  ovvero quando si abbia altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall’influenza dell’alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi  1  e  2, anche accompagnandolo presso il piu’ vicino ufficio o comando, hanno la facolta’ di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

 


5.  Per  i  conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle   cure  mediche,  l’accertamento  del  tasso  alcoolemico  viene effettuato,  su  richiesta  degli  organi  di Polizia stradale di cui all’articolo  12,  commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base  o  di  quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per l’espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono reperiti  nell’ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

  6.  Qualora  dall’accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

 

  7. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente  e’  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu’ grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

 

  8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della  patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga  a  visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve  avvenire  nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non  vi  si  sottoponga  entro  il  termine fissato, il prefetto puo’ disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

 

  9.  Qualora  dall’accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per  litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al  comma 2,  il  prefetto,  in via cautelare, dispone la sospensionedella patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

 


Art.  187 
Guida  in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze  stupefacenti  (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti). 

 

1.   E’  vietato guidare in condizioni di alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l’uso  di  sostanze stupefacenti o psicotrope.


2.  Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 3, gli organi di Polizia  stradale  di  cui  all’articolo 12,  commi 1 e 2, secondo le direttive  fornite  dal  Ministero  dell’interno,  nel rispetto della r
iservatezza  personale  e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.


3.  Quando  gli  accertamenti  di  cui  al comma 2 forniscono esito positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di ritenere  che  il  conducente  del  veicolo  si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di  Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli   ulteriori   obblighi  previsti  dalla  legge,  accompagnano  il conducente  presso  strutture  sanitarie  fisse o mobili afferenti ai
suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le strutture sanitarie  pubbliche  o  presso  quelle accreditate o comunque a tali fini  equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini   dell’effettuazione  degli  esami  necessari  ad  accertare  la presenza  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope e per la relativa visita  medica.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano in caso di incidenti,   compatibilmente   con  le  attivita’  di   rilevamento  e soccorso.


4.  Le  strutture  sanitarie  di cui al comma 3, su richiesta degli organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano  altresi’  gli  accertamenti  sui  conducenti coinvolti in incidenti  stradali  e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal  comma 3;  essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.


5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di  Polizia stradale  la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi delle lesioni  accertate,  assicurando  il  rispetto della riservatezza dei dati  in  base  alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per   l’espletamento  degli  accertamenti  conseguenti  ad  incidenti stradali  sono  reperiti  nell’ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio  1999,  n.  144.  Copia del referto sanitario positivo deve essere  tempestivamente  trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha  proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.


6.  Il  prefetto,  sulla  base  della certificazione rilasciata dai centri  di  cui  al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via  cautelare,  della patente fino all’esito dell’esame di revisione che  deve  avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita’ indicate dal regolamento.


7.  Chiunque  guida  in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata  con  l’uso  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto  non  costituisca  piu’  grave reato, e’ punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell’articolo 186.

8.  In  caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il  conducente  e’  punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2.

 

METADONE, BUPRENORFINA E GUIDA


Vanno presi in considerazione le parti degli artt. 119 e 187 del D.L. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) nonché l’appendice II all’art. 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ossia del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, in quanto direttamente attinenti al tema “stupefacenti e guida”.

L’art. 119 del Codice, intitolato “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” , al primo comma recita così:

“Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicureza veicoli a motore”.

L’ art. 320 del Regolamento, al punto F della sua appendice II, chiarisce che “ la patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli”.

Infine l’art. 187 del Codice, intitolato “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”, al primo comma, sanziona che “ è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti”.
 

L’ accertamento della idoneità alla guida in soggetti in trattamento sostitutivo con metadone o buprenorfina(Subutex) andrebbe verificato caso per caso, avvalendosi di appropriate indagini diagnostiche, sia cliniche che eventualmente psicotecniche sul singolo soggetto.

La valutazione andrebbe, pertanto, “personalizzata” al massimo utilizzando procedure e protocolli idonei per la valutazione della sussistenza di completa tolleranza della posologia di farmaco metadone assunta – eventualmente potrebbe essere effettuato il cosiddetto “controllo della tolleranza” (Maremmani, 1992).

In quest’ottica il valore della tradizionale ricerca dei metaboliti del metadone e delle droghe d’abuso sulle urine del candidato, con tutte le perplessità già esplicitate in precedenza per la specifica situazione locale, viene ad essere ridimensionato: essa può servire ad escludere la coassunzione abituale non terapeutica di altre sostanze psicoattive pericolose per la guida ed a controllare la autenticità del campione di urine consegnate dal candidato in sede di prelievo laddove (Simpson et al., 1992) se ne verifichi la attesa positività per il metadone (in caso di negatività, è lecito sospettare la contraffazione o sostituzione del campione), ma la sua positività per il metadone non potrà più suffragare, di per sé, il giudizio medico-legale di inidoneità alla guida.


TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE
(CDT)

La transferrina sierica è sintetizzata nel fegato come una glicoproteina monomerica contenente due catene oligosaccaridiche. La transferrina umana si presenta in isoforme con diversi livelli di sialilazione. Mentre in soggetti normali predomina la isoforma tetrasialo, è stato dimostrato che nel siero di individui assuntori abituali di elevate quantità di alcol etilico, le isoforme carboidrato carenti sono presenti in livelli elevati.
La CDT (Carbohydrate-Deficient-Transferrin) è pertanto un marker sensibile e specifico per la ricerca ed il monitoraggio di elevato consumo alcoolico.