In questa sezione vengono trattati gli aspetti giuridici legati all’uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida di veicoli. Gli articoli del Codce della Strada inerenti a ciò sono il 186 per la guida in stato d’ebbrezza, e il 187 per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’alcol.
1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu’ violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e’ commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e’ disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo’ essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu’ vicino ufficio o comando, hanno la facolta’ di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensionedella patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti).
1. E’ vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita’ di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi’ gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita’ indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, e’ punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2.
METADONE, BUPRENORFINA E GUIDA
Vanno presi in considerazione le parti degli artt. 119 e 187 del D.L. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) nonché l’appendice II all’art. 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ossia del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, in quanto direttamente attinenti al tema “stupefacenti e guida”.
L’art. 119 del Codice, intitolato “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” , al primo comma recita così:
“Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicureza veicoli a motore”.
L’ art. 320 del Regolamento, al punto F della sua appendice II, chiarisce che “ la patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli”.
Infine l’art. 187 del Codice, intitolato “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”, al primo comma, sanziona che “ è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti”.
L’ accertamento della idoneità alla guida in soggetti in trattamento sostitutivo con metadone o buprenorfina(Subutex) andrebbe verificato caso per caso, avvalendosi di appropriate indagini diagnostiche, sia cliniche che eventualmente psicotecniche sul singolo soggetto.
La valutazione andrebbe, pertanto, “personalizzata” al massimo utilizzando procedure e protocolli idonei per la valutazione della sussistenza di completa tolleranza della posologia di farmaco metadone assunta – eventualmente potrebbe essere effettuato il cosiddetto “controllo della tolleranza” (Maremmani, 1992).
In quest’ottica il valore della tradizionale ricerca dei metaboliti del metadone e delle droghe d’abuso sulle urine del candidato, con tutte le perplessità già esplicitate in precedenza per la specifica situazione locale, viene ad essere ridimensionato: essa può servire ad escludere la coassunzione abituale non terapeutica di altre sostanze psicoattive pericolose per la guida ed a controllare la autenticità del campione di urine consegnate dal candidato in sede di prelievo laddove (Simpson et al., 1992) se ne verifichi la attesa positività per il metadone (in caso di negatività, è lecito sospettare la contraffazione o sostituzione del campione), ma la sua positività per il metadone non potrà più suffragare, di per sé, il giudizio medico-legale di inidoneità alla guida.
TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE (CDT)
La transferrina sierica è sintetizzata nel fegato come una glicoproteina monomerica contenente due catene oligosaccaridiche. La transferrina umana si presenta in isoforme con diversi livelli di sialilazione. Mentre in soggetti normali predomina la isoforma tetrasialo, è stato dimostrato che nel siero di individui assuntori abituali di elevate quantità di alcol etilico, le isoforme carboidrato carenti sono presenti in livelli elevati.
La CDT (Carbohydrate-Deficient-Transferrin) è pertanto un marker sensibile e specifico per la ricerca ed il monitoraggio di elevato consumo alcoolico.